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ESCLUSIONE SOCI INATTIVI
Comunicazione ai sensi dell'art.11 dello Statuto
Come previsto dall'articolo 11 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione di Coop Alleanza 3.0 ha deliberato l'esclusione dei soci che nell'esercizio sociale precedente non abbiano intrattenuto con la Cooperativa alcun rapporto mutualistico.
Le cooperative di consumo con più di 100mila soci sono tenute ad escludere annualmente i soci che non abbiano intrattenuto alcun rapporto mutualistico - e che, quindi, in via alternativa, non abbiano acquistato beni o servizi, non abbiano partecipato a un’assemblea o agli organismi territoriali o non siano soci prestatori – risultando quindi "inattivi" per almeno un anno. Lo prescrive l'articolo 11 dello Statuto di Coop Alleanza 3.0, che recepisce un obbligo normativo disposto dall'articolo 17bis del Decreto legge 91/2014.
Per questo motivo, il 25/01/2024 il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ha deliberato le esclusioni dei soci che rientrano in questa casistica.
Fermo il diritto di impugnazione della delibera a norma di legge e Statuto, il socio escluso ha diritto, come previsto dall'art. 11.3 dello Statuto, di domandare la revoca del provvedimento di esclusione, dando dimostrazione di aver intrattenuto rapporti con la Cooperativa nel periodo considerato.
I soci esclusi e gli eredi o legatari del socio deceduto potranno richiedere, recandosi in un qualsiasi negozio della Cooperativa, il rimborso delle quote loro spettanti a partire dal mese di luglio dell'anno successivo all'esclusione (come statutariamente previsto), e comunque entro i cinque anni dalla data di approvazione del Bilancio dell’esercizio in cui si è verificata l’esclusione.
Clicca qui per consultare la lista dei codici dei soci esclusi per inattività nel 2024. Per maggiori informazioni, rivolgiti a punto vendita oppure ai seguenti recapiti di Filo Diretto: filo.diretto@alleanza3-0.coop.it - Numero verde 800 000003.